La figura del notaio, cenni storici volti a comprendere l’importanza della certezza dei rapporti giuridici
L’istituzione del notaio ha la propria origine nello Stato italiano e precisamente nell’Italia Longobarda. Il termine notaio deriva dall’espressione latina notarius,utilizzata per indicare rispettivamente
- colui che durante il periodo della Repubblica romana aveva il compito di scrivere velocemente note, spesso mediante abbreviature;
- i segretari dell’Imperatore e dei governatori delle province.
Nel tardo impero, la figura più vicina al notaio odierno era invece il tabellio, il quale aveva le funzioni di redigere le scritture private, pur senza essere investito di alcuna funzione pubblica.
L’importanza dei notai aumentò considerevolmente grazie a Carlo Magno, il quale infatti permise agli strumenti giuridici notarili di acquisire la stessa forza e i medesimi effetti di una sentenza passata in giudicato.
ll Medioevo rappresenta sicuramente una tra le fasi storiche più importanti per lo sviluppo della figura in questione, in quanto durante questo periodo si iniziò ad avvertire la necessità di dare certezza ai rapporti giuridici e conseguentemente i notai, come i giudici, divennero parte delle Arti Maggiori.
Fino al XVIII secolo la parola notaio continuò a designare figure diverse in un ambito sociale in cui la lettura e la scrittura erano scarsamente diffuse, come ad esempio l’assistente del Papa o il cancelliere del tribunale; tuttavia da qui a breve divenne il professionista che assisteva i privati nella manifestazione delle loro volontà negli atti ufficiali, al fine di attribuirvi pubblica fede per garantire la certezza dei rapporti giuridici: quest’ultimo significato divenne poi quello definitivo.
Il concetto di notariato infine, nella sua accezione moderna, si manifestò in modo compiuto nell’ordinamento francese in seguito alla Rivoluzione e divenne spunto di riflessione per il legislatore italiano che ne diede una disciplina esaustiva mediante il R.D. 25 maggio 1879, n. 4900, poi sostituito dalla legge 16 febbraio 1913, n. 89, tuttora vigente.
Il notaio nel mondo: libera professione, funzione pubblica, civil law e common law
La qualificazione della figura del notaio a livello internazionale non è completamente agevole per due ordini di motivi
- il notaio in alcuni ordinamenti giuridici (come quello italiano) è un libero professionista esercente una funzione pubblica, in altri è invece un funzionario alle dipendenze dello Stato (come ad esempio in Germania);
- le attività notarili sono profondamente differenti in base alla matrice dell’ordinamento giuridico di riferimento (civil law/common law).
Bisogna precisare che la definizione omnicomprensiva che si è soliti dare – ossia il soggetto al quale è affidata la funzione di garantire la validità dei negozi giuridici con contestuale attribuzione della pubblica fede- si riferisce per lo più alla figura del notaio di tipo latino, tipica dei paesi di civil law (con la notevole eccezione dei paesi nordeuropei).
Nei paesi di common law infatti la figura del notaio ha compiti più limitati, in quanto spesso non esistono documenti dotati di pubblica fede, giacché i documenti stessi fanno fede fino a sentenza contraria, e alcune funzioni tipiche del notaio latino sono generalmente svolte da altre categorie professionali, come ad esempio gli avvocati; in questi casi l’attività notarile si manifesta nella ricezione di dichiarazioni giurate, nell’ autenticazione delle sottoscrizioni di alcuni documenti e delle loro copie, nei riconoscimenti di debito e nei protesti cambiari e infine nelle dichiarazioni di sinistro in materia di assicurazioni nautiche.
Stante quanto sopra,la figura del notaio di tipo latino può essere individuata
- per quanto riguarda il continente europeo in 22 dei 28 paesi dell’Unione Europea, ossia in Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Ungheria , nonché , per quanto concerne i non aderenti, in Albania, Andorra, Armenia, Città del Vaticano, Moldavia, Monaco, Russia, San Marino e Turchia;
- relativamente all’ America latina in Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Repubblica Domenicana, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Haiti, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Porto Rico, Uruguay e Venezuela;
- in merito al continente asiatico in Cina, Giappone e Indonesia.
Il notaio in Italia, un libero professionista che svolge funzioni pubbliche con un particolare regime di responsabilità
Il notaio nell’ordinamento giuridico italiano, come in parte anticipato, può essere definito come un libero professionista che svolge funzioni pubbliche; infatti la legge che ne disciplina l’attività, ovvero la legge 16 febbraio 1913 n. 89, all’art.1, così recita:
«I notari sono ufficiali pubblici istituiti per ricevere gli atti tra vivi e di ultima volontà, attribuire loro pubblica fede, conservarne il deposito, rilasciarne le copie, i certificati e gli estratti”» |
Quanto esposto permette dunque di comprendere la natura ibrida dell’ attività notarile, per cui è stata dettata una specifica disciplina antitrust, oltre alla soggezione ai principi di libera concorrenza secondo un regime particolare dettato dal codice deontologico di riferimento; trattasi dunque di un’attività professionale protetta per cui è previsto un albo professionale. Tuttavia si precisa che a partire dal 2012 la determinazione del compenso per lo svolgimento di questa attività viene liberamente determinata in base agli accordi tra il notaio e il cliente, in quanto la tariffa notarile è stata abrogata.
La rilevanza pubblicistica dell’attività ha delle notevoli conseguenze, infatti
- sono previsti dalla legge in modo continuativo controlli da parte della Pubblica Amministrazione nei confronti di ogni notaio e segnatamente un controllo quadrimestrale da parte dell’Agenzia delle Entrate e biennale da parte del Ministero della Giustizia;
- in seguito alla cessazione dell’attività o in caso di trasferimento da parte del notaio, è previsto che tutti gli atti da lui rogati o autenticati vengano trasmessi all’ Archivio notarile per permetterne l’accesso agli interessati.
La peculiarità dell’attività notarile si riflette inoltre sul particolare regime di responsabilità vigente per i notai, e precisamente
- responsabilità civile, qualora abbia causato alle parti danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi professionali;
- responsabilità disciplinare, in caso di violazione delle norme dettate dal codice deontologico – che prevede sanzioni pecuniarie, sospensioni o la destituzione- la cui osservanza viene garantita dai Consigli Notarili tramite una continua attività di vigilanza che può sfociare, in caso di irregolarità, nella nomina di una commissione regionale indipendente presieduta da un alto magistrato.
- responsabilità penale, in caso di commissione di reati.
Questo particolare regime di responsabilità ha portato i notai a essere i primi tra i professionisti in Italia (a partire dal 1999) a servirsi di un’assicurazione obbligatoria per i danni derivanti da responsabilità civile; inoltre è stata prevista l’instaurazione di un fondo di garanzia per i danni derivanti da comportamenti di matrice penale.
Le funzioni del notaio in Italia e i principi su cui si fondano: la pubblica fede, la funzione antiprocessualistica e l’imparzialità
Le funzioni del notaio in Italia sono permeate da tre principi fondamentali ossia
- l’attribuzione della pubblica fede, ovvero garantire che le attestazioni fatte nell’atto corrispondano al vero; trattasi della caratteristica preminente dell’atto notarile;
- l’ adeguamento della volontà delle parti in conformità alle leggi vigenti al fine di prevenire successive controversie, ovverosia la c.d. funzione antiprocessualistica, che allo stato attuale, per quanto riguarda i trasferimenti immobiliari, garantisce la mancanza di contenzioso (solo lo 0,003% genera contenzioso)
- lo svolgimento dell’attività mediante un atteggiamento di imparzialità, volto a garantire la tutela delle parti in modo eguale e indipendente, a prescindere dal soggetto che ha conferito l’incarico, senza determinare eventuali situazioni di conflitto di interesse.
Ciò detto, le funzioni del notaio in Italia si concretizzano principalmente
- nell’attività di consulenza giuridica, prestata sovente in relazione ai negozi giuridici che dovranno essere conclusi con il suo intervento, anche mediante la redazione di pareri pro veritate;
- nella ricezione atti pubblici;
- nell’autenticazione delle sottoscrizioni sulle scritture predisposte dalle parti;
- nei controlli ipotecari e catastali, per verificare l’appartenenza dei diritti a coloro che ne dispongono e l’inesistenza di eventuali gravami pregiudizievoli (come ad esempio le ipoteche e i pignoramenti);
- nella determinazione e nella riscossione delle imposte per conto dello Stato relativamente agli atti pubblici o alle scritture private autenticate;
- nel garantire il rispetto della normativa anti-riciclaggio indicando ad esempio in atto le modalità di pagamento del corrispettivo convenuto dalle parti;
- nella cura degli adempimenti connessi agli atti ricevuti o autenticati ( come ad esempio la trascrizione, la voltura catastale e il deposito presso il Registro delle Imprese;
- il rilascio di copie semplici o conformi degli atti da lui ricevuti, autenticati o comunque tenuti in deposito.
Come diventare un notaio, la laurea in giurisprudenza e la pratica notarile
Diventare un notaio presuppone il superamento di un concorso pubblico a livello nazionale, che si tiene sempre a Roma, gestito direttamente dal Ministero della Giustizia.
L’iscrizione al bando concorsuale richiede, per quanto concerne il percorso formativo del candidato, la sussistenza di due requisiti
- la laurea in giurisprudenza;
- il completamento della pratica notarile.
Per poter svolgere la pratica notarile è sufficiente:
- la cittadinanza italiana o in un paese dell’Unione Europea;
- la laurea in giurisprudenza conseguita in Italia oppure all’estero con titolo riconosciuto come equivalente.
La pratica notarile deve essere svolta per 18 mesi ed è possibile anticipare 6 di questi durante l’ultimo anno di università; essa si svolge presso uno studio notarile individuato direttamente dal praticante oppure indicato a quest’ultimo dal Consiglio Notarile competente.
La durata della pratica inizia a decorrere dal momento in cui il praticante si iscrive nell’apposito registro tenuto dal Consiglio Notarile locale, al quale deve essere fornita bimestralmente un’attestazione di avvenuta pratica, e non può prorogarsi per oltre 30 mesi dall’iscrizione: in caso contrario il periodo di pratica svolto prima della laurea non può essere conteggiato.
I funzionari dell’ordine giudiziario e gli avvocati in esercizio da almeno un anno possono usufruire di un regime agevolato che comporta la riduzione del periodo di pratica a 8 mesi.
Come diventare un notaio, il concorso notarile
Per quanto concerne il concorso notarile per l’accesso alla professione di notaio, esso è articolato in tre prove scritte (atto di ultima volontà, atto di diritto civile e atto di diritto commerciale) e una prova orale: a quest’ultima tuttavia accedono solo coloro che sono stati reputati idonei relativamente alle tre prove scritte. Si tratta probabilmente del concorso più complesso tra quelli esistenti sul territorio nazionale e infatti la partecipazione è ammessa sino a un massimo di cinque volte ( per partecipazione si intende la consegna degli elaborati a cui corrisponde l’implicita richiesta della relativa correzione) ed è previsto il limite di età dei 50 anni; la normativa vigente in materia prevede che debba essere bandito un concorso all’anno ma le lungaggini delle correzioni non ne consentono l’osservanza e dunque il concorso si tiene solitamente ogni 18/24 mesi. Gli elaborati vengono valutati da una commissione esaminatrice composta da
- nove notai con almeno dieci anni di anzianità nella professione;
- sei professori universitari che insegnino materie giuridiche;
- sette magistrati con qualifica di magistrato di appello;
- un magistrato idoneo alla nomina in cassazione;
- un magistrato di cassazione.
La difficoltà del superamento di questo scoglio ha determinato la nascita di molteplici scuole su scala nazionale volte a preparare i candidati mediante corsi tenuti da notai, magistrati e docenti universitari; si precisa tuttavia che la loro frequenza non è assolutamente obbligatoria.
I candidati che riescono a vincere il concorso, ottengono, in base alle graduatoria, l’assegnazione della sede da parte del Ministero della Giustizia; il neo notaio deve avviare il proprio studio entro tre mesi da tale assegnazione, utilizzando il sigillo che gli viene fornito dal Ministero.
Alla luce di quanto sopra può ben comprendersi come la funzione notarile non possa assolutamente essere trasmessa da padre a figlio e anzi si ricorda che attualmente più dell’80% dei notai non ha il padre notaio.