Il contenuto dell’atto notarile

L’atto notarile è disciplinato espressamente dalla L. 16 febbraio 1913, n. 89 (c.d. legge notarile) e in particolare  dall’art. 51 che ne indica il contenuto; detta norma così recita:

“L’atto notarile reca l’intestazione:

REPUBBLICA ITALIANA

L’atto deve contenere:

1° l’indicazione in lettere per disteso dell’anno, del mese, del giorno, del Comune e del luogo in cui è ricevuto;

2° il nome, il cognome e l’indicazione della residenza del notaro e del Collegio notarile presso cui è iscritto;

3° il nome, il cognome, la paternità, il luogo di nascita, il domicilio o la residenza delle parti, dei testimoni e dei fidefacienti;

Se le parti od alcune di esse intervengono all’atto per mezzo di rappresentante, le precedenti indicazioni si osserveranno, non solo rispetto ad esse, ma anche rispetto al loro rappresentante. La procura deve rimanere annessa all’atto medesimo o in originale o in copia, a meno che l’originale o la copia non si trovi negli atti del notaro rogante ovvero sia iscritto nel registro delle imprese;

4° la dichiarazione della certezza della identità personale delle parti o la dichiarazione dell’accertamento fattone per mezzo dei fidefacienti;

5° l’indicazione, almeno per la prima volta, in lettere per disteso, delle date, delle somme e della quantità delle cose che formano oggetto dell’atto;

6° la designazione precisa delle cose che formano oggetto dell’atto, in modo da non potersi scambiare con altre.

Quando l’atto riguarda beni immobili, questi saranno designati, per quanto sia possibile, con l’indicazione della loro natura, del Comune in cui si trovano, dei numeri catastali, delle mappe censuarie, dove esistono, e dei loro confini, in modo da accertare la identità degli immobili stessi;

7° l’indicazione dei titoli e delle scritture che s’inseriscono nell’atto;

8° la menzione che dell’atto, delle scritture, dei titoli inserti nel medesimo fu data dal notaro, o, presente il notaro, da persona di sua fiducia, lettura alle parti, in presenza dei testimoni, se questi siano intervenuti.

Il notaro non potrà commettere ad altri la lettura dell’atto che non sia stato scritto da lui, salvo ciò che dispone il Codice civile in ordine ai testamenti.

La lettura delle scritture e dei titoli inserti può essere omessa per espressa volontà delle parti, purché sappiano leggere e scrivere. Di tale volontà si farà menzione nell’atto;

9° la menzione che l’atto è stato scritto dal notaro o da persona di sua fiducia, con l’indicazione dei fogli di cui consta e delle pagine scritte;

10° la sottoscrizione col nome, cognome delle parti, dei fidefacienti, dell’interprete, dei testimoni e del notaro.

I fidefacienti possono allontanarsi dopo la dichiarazione prescritta al n. 4. In tal caso debbono apporre la loro firma subito dopo quella dichiarazione, e il notaro ne deve fare menzione.

Se alcune delle parti o alcuno dei fidefacienti non sapesse o non potesse sottoscrivere, deve dichiarare la causa che glielo impedisce e il notaro deve far menzione di questa dichiarazione;

11° per gli atti di ultima volontà, l’indicazione dell’ora in cui la sottoscrizione dell’atto avviene. Tale indicazione sarà pure fatta, quando le parti lo richiedano, o il notaro lo ritenga opportuno, negli altri atti;

12° negli atti contenuti in più fogli, la sottoscrizione in margine di ciascun foglio, anche col solo cognome, delle parti, dell’interprete, dei testimoni e del notaro, eccettuato il foglio contenente le sottoscrizioni finali.

Le sottoscrizioni marginali debbono essere apposte anche su ciascun foglio delle scritture e dei titoli inserti nell’atto, eccetto che si tratti di documenti autentici, pubblici o registrati.

Se le parti intervenute, che sappiano o possano sottoscrivere, eccedono il numero di sei, invece delle sottoscrizioni loro, si potrà apporre in margine di ciascun foglio la sottoscrizione di alcune di esse, delegate dalle parti rappresentanti i diversi interessi.

La firma marginale del notaro nei fogli intermedi non è necessaria, se l’atto è stato scritto tutto di sua mano.”

Atto notarile: differenze tra l’atto pubblico e la scrittura privata con sottoscrizione autenticata

Bisogna precisare che le summenzionate prescrizioni dettate in tema di atto notarile trovano applicazione qualora un notaio riceva un atto pubblico, strumento previsto e disciplinato dal nostro legislatore agli artt. 2699 e seguenti del Codice Civile; in base a dette norme l’atto pubblico

  • è il mezzo con cui il notaio attribuisce la c.d. pubblica fede;
  • fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal notaio che lo ha ricevuto, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il notaio attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti;
  • può convertirsi in scrittura privata acquisendone la medesima efficacia probatoria, qualora, oltre a essere stato sottoscritto dalle parti, non presenti le formalità prescritte per l’atto pubblico ovvero sia stato ricevuto da un notaio incompetente o incapace.

Pertanto, relativamente all’ambito di efficacia della prova, si può notare come l’atto pubblico non garantisca la veridicità delle dichiarazioni dalle parti, bensì il fatto che le parti stesse abbiano materialmente effettuato dette dichiarazioni alla presenza del notaio.

Ci si trova innanzi invece a uno strumento giuridico ben differente, per cui non trova applicazione il contenuto sancito per l’atto notarile dall’art. 51 della L. 16 febbraio 1913, n. 89, in caso di scrittura privata con sottoscrizione autenticata da parte di un  notaio, fattispecie prevista nel Codice Civile agli artt. 2702 e seguenti; questa infatti fa piena prova, fino a querela di falso, solamente della provenienza delle dichiarazioni di chi l’ha sottoscritta.

Si ricorda che il notaio, sia in caso di atto pubblico che nell’esecuzione della prestazione relativa all’autenticazione della sottoscrizione delle scritture private, ha l’obbligo inderogabile di controllo di legalità e liceità ai sensi dell’art. 28 della legge notarile.

Infine, in base ai protocolli che regolano lo svolgimento delle funzioni notarili, nel caso in cui al notaio venga conferito un generico incarico di procedere alla redazione di un atto notarile, senza specificazione del tipo di forma da adottare, il notaio dovrà presumere che le parti abbiano fatto riferimento all’atto pubblico, poiché quest’ultimo costituisce lo strumento più idoneo a realizzare, riassumere e qualificare la prestazione notarile in tutti i suoi aspetti.

Atto notarile e testimoni

La presenza dei testimoni alla stipula dell’atto notarile è disciplinata dall’art. 48 della L.  16 febbraio 1913, n. 89, che ne richiede l’intervento

  • per gli atti di donazione;
  • per le convenzioni matrimoniali e per le loro modificazioni;
  • per le dichiarazioni di scelta del regime di separazione dei beni;
  • qualora anche una sola delle parti non sappia o non possa leggere e scrivere;
  • qualora una parte o il notaio ne richieda la presenza;
  • negli altri casi previsti per legge (come ad esempio in caso di testamento pubblico).

L’atto notarile nella prassi di tutti i giorni

In seguito alle considerazioni sin qui svolte è dunque possibile fornire un elenco degli atti notarili riscontrabili nella prassi quotidiana dei notai

  • compravendite e permute di beni immobili
  • donazioni di beni immobili e di mobili non di modico valore
  • mutui
  • concessioni e cancellazioni di ipoteca
  • divisioni
  • convenzioni matrimoniali
  • testamenti pubblici e segreti
  • accettazioni e rinunce di eredità
  • cessioni e affitti d’azienda
  • costituzioni di società di persone e di capitali
  • operazioni societarie di aumento o riduzione del capitale sociale
  • trasformazioni, fusioni o scissioni societarie
  • depositi di documenti
  • inventari

L’atto notarile di compravendita

A titolo esemplificativo si riporta di seguito il contenuto tipico di un atto pubblico di compravendita di bene immobile, che pertanto sinteticamente presenterà:

  • la natura dell’atto;
  • l’indicazione REPUBBLICA ITALIANA;
  • la data e il luogo di sottoscrizione;
  • le generalità del notaio e delle parti;
  • la certezza dell’identità personale delle parti;
  • il consenso circa il trasferimento della proprietà;
  • la descrizione dell’oggetto unitamente agli identificativi catastali e ai confini;
  • la provenienza dell’oggetto;
  • il prezzo con l’indicazione analitica delle modalità di pagamento;
  • la dichiarazione di conformità catastale;
  • la dichiarazione della parte alienante circa i titoli abilitativi edilizi;
  • l’allegazione dell’attestato di prestazione energetica;
  • le garanzie di legge;
  • gli effetti dell’atto;
  • il regime patrimoniale delle parti;
  • il regime fiscale

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