Può un notaio di Monza svolgere le proprie funzioni notarili a Milano?

L’esigenza della figura  del notaio si avverte fortemente nella città di Milano, capoluogo della regione Lombardia, centro delle principali transazioni commerciali relative a beni immobili a livello nazionale.

Lo svolgimento delle funzioni notarili in questa zona, così come su tutto il territorio, è governato dal principio della competenza territoriale, sancito dal nostro legislatore rispettivamente agli artt. 26 e 27 della L. 16 febbraio 1913, n. 89, che così dispongono

  • 26, comma 2Il notaio può recarsi, per ragione delle sue funzioni, in tutto il territorio della regione in cui si trova la propria sede, ovvero in tutto il distretto della Corte d’appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende più regioni. Salve in ogni caso le previsioni dell’articolo 82, può aprire un unico ufficio secondario in qualunque comune della regione ovvero in tutto il distretto della Corte d’appello se tale distretto comprende più regioni.
  • 27, comma 2Il notaro è obbligato a prestare il suo ministero ogni volta che ne è richiesto. Egli non può prestarlo fuori del territorio della regione in cui si trova la propria sede ovvero del distretto della Corte d’appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende più regioni.

Le summenzionate disposizioni normative, riportate nella loro formulazione attuale, hanno subito nel corso del tempo un’importante evoluzione derivante da varie riforme legislative, che tuttavia non hanno eliminato ma solo modificato il principio in base al quale il ministero notarile deve essere svolto entro determinati limiti di tipo territoriale.

In un primo momento infatti le funzioni notarili dovevano essere svolte entro i confini del distretto notarile di riferimento, ossia quello in cui il notaio aveva ottenuto l’assegnazione della propria sede; successivamente il legislatore ha ampliato detti confini facendoli coincidere con quelli della circoscrizione della Corte d’appello relativa alla sede assegnata; allo stato attuale, in seguito alla L. 4 agosto 2017, n. 124, il principio della competenza territoriale si fonda su un limite ancora più ampio, ossia quello regionale.

Pertanto un notaio può materialmente apporre la propria sottoscrizione in qualità di pubblico ufficiale entro il territorio della regione in cui si trova la propria sede ovvero entro il distretto della Corte d’appello in cui si trova le sede, se tale distretto comprende più regioni.

Alla luce di quanto sopra dunque, un notaio con sede in Monza può legittimamente ricevere atti in Milano, capoluogo della regione Lombardia.

Può un notaio ricevere un atto avente ad oggetto un bene immobile sito in una regione diversa da quella in cui è competente territorialmente?

La possibilità per un notaio di ricevere un atto avente ad oggetto un bene immobile sito in una regione diversa da quella in cui è competente territorialmente, è facilmente desumibile dalle summenzionate disposizioni normative, ossia dagli artt. 26 e 27 della L. 16 febbraio 1913, n. 89, che, come visto, si riferiscono esclusivamente al luogo in cui il pubblico ufficiale appone materialmente ed empiricamente la proprio sottoscrizione al fine di attribuire pubblica fede all’atto ricevuto.

In forza di quanto sopra dunque, ai fini della determinazione della competenza notarile, non assume rilievo il luogo in cui è situato il bene immobile di cui si vuole disporre.

A titolo esemplificativo, Tizio, residente a Milano, proprietario di un’immobile sito in Roma, potrà vendere detto bene tramite il ministero di un notaio di Monza, con sottoscrizione e perfezionamento del contratto di compravendita a Bergamo.

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