La Cassazione, mediante la sentenza n. 22458 del 9 settembre 2019, si è espressa sul rapporto intercorrente tra il preliminare di compravendita e la comunione legale dei beni.
La Corte ha stabilito che la comunione legale fra i coniugi, di cui all’art. 177 c.c., riguarda gli acquisti, cioè gli atti implicanti l’effettivo trasferimento della proprietà della “res” o la costituzione di diritti reali sulla medesima, non quindi i diritti di credito sorti dal contratto concluso da uno dei coniugi, i quali, per la loro stessa natura relativa e personale, pur se strumentali all’acquisizione di una “res”, non sono suscettibili di cadere in comunione.
Conseguentemente è escluso che il coniuge del promissario acquirente possa vantare una pretesa giuridicamente tutelata per effetto del contratto concluso dall’altro coniuge.