La Cassazione, mediante la sentenza del 24 giugno 2019, n. 16853, si è pronunciata sulla modalità con cui rendere opponibile verso i terzi una servitù costituita contestualmente a un atto di compravendita.
La Corte ha infatti escluso la necessità che la trascrizione del negozio costitutivo della servitù venga effettuata mediante presentazione di una specifica e separata nota, distinta da quella relativa alla vendita, essendo sufficiente che nell’unica nota di trascrizione sia stata fatta menzione della costituzione della servitù e che le indicazioni ivi riportate consentano di individuare, senza possibilità di equivoci o di incertezze, gli estremi essenziali della convenzione con riferimento ai beni ai quali la servitù si riferisce.