La Suprema Corte a Sezioni Unite, con la sentenza n. 25021 del 7 ottobre 2019, si è pronunciata circa il perimetro applicativo dell’articolo 40, comma 2, della Legge n. 47/1988 e dell’articolo 46, domma 1, del D.P.R. n. 380/2001.
Segnatamente gli Ermellini hanno enunciato i seguenti principi di diritto:
– gli atti di scioglimento della comunione ereditaria (oltre ovviamente a quelli della comunione ordinaria) sono soggetti alla sanzione della nullità, prevista dall’art. 46, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001 e dall’art. 40, comma 2, della Legge n. 47/1985, “per gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici o a loro parti dai quali non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria”;
-in caso di proposizione di una domanda di scioglimento di una comunione, il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti;
-lo scioglimento della comunione relativa ad un edificio abusivo che si renda necessario nell’ambito di una procedura di espropriazione o nell’ambito del fallimento e delle altre procedure concorsuali è invece sottratto alla comminatoria di nullità in forza delle disposizioni eccettuative di cui all’art. 46, comma 5 del d.P.R. n. 380 del 2001 e all’art. 40, commi 5 e 6, della legge n. 47 del 1985.