La Cassazione, con l’ordinanza n.19824 del 23 luglio 2019, ha affrontato il problema dalla opponibilità nei confronti dei terzi della permuta di bene presente con bene futuro.
Segnatamente, in caso di permuta di un terreno con un appartamento da costruire, ai fini dell’opponibilità ai terzi della trascrizione dell’atto di permuta, è necessario che la nota di trascrizione consenta l’individuazione in modo specifico dell’appartamento oggetto di permuta.