La Cassazione, mediante la sentenza n. 24726 del 3 ottobre 2019, si è espressa relativamente all’ambito di applicazione dell’articolo 56 della L. 89/1913 (c.d. Legge Notarile).
In particolare la Suprema Corte ha stabilito che in tema di stipula degli atti notarili, la lettura dell’atto da parte del contraente sordo è necessaria non solo quando è affetto da sordità totale, ma anche quando la minorazione sia talmente grave da impedire, pur con l’uso di apparecchiature, quella percezione uditiva che possa dargli la comprensione di ciò che è stato inserito nell’atto medesimo come manifestazione della sua volontà.