La Cassazione, con l’ordinanza n. 28258 del 4 novembre 2019, ha confermato il proprio orientamento relativamente al rapporto tra accessione e comunione legale, nell’ipotesi in cui uno dei coniugi abbia contribuito alle spese di costruzione dell’immobile realizzato su terreno di esclusiva proprietà dell’altro coniuge.
La Suprema Corte ha infatti manifestato il seguente principio di diritto: ” Al coniuge non proprietario, che abbia contribuito all’onere della costruzione spetta, previo assolvimento dell’onere della prova d’aver fornito il proprio sostegno economico, il diritto di ripetere nei confronti dell’altro coniuge le somme spese a tal fine”.