La Cassazione, mediante l’ordinanza del 10 febbraio 2020, n. 3048, ha preso posizione circa la sanzione applicabile in caso di assenza dell’abitabilità, qualora questa circostanza non venga espressamente disciplinata dalle parti.


Secondo la Suprema Corte infatti, l’assenza di abitabilità dell’appartamento destinato ad abitazione determina la consegna di aliud pro alio, fattispecie sottratta alla disciplina dei termini di cui dell’art. 1497 c.c., comma 2.

Si ha pertanto vendita di aliud pro alio quando l’immobile non sia “oggettivamente in grado di soddisfare le esigenze concrete della sua utilizzazione, diretta o indiretta, ad opera del compratore”.

In questo caso dunque troveranno applicazione gli artt. 1453 e ss. del Codice Civile.

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