Società per azioni e recesso ad nutum

La Cassazione mediante la sentenza n. 4716 del 21 febbraio 2020 si è pronunciata sull’ambito di applicazione del recesso c.d. ” ad nutum” nelle società per azioni.


In particolare, secondo la Suprema Corte, è escluso il diritto di recesso “ad nutum” del socio di società per azioni nel caso in cui lo statuto preveda una prolungata durata della società (nella specie, fino al 2100), non potendo tale ipotesi essere assimilata a quella, prevista dall’art. 2437, comma 3, c.c., della società costituita per un tempo indeterminato, stante la necessaria interpretazione restrittiva delle cause che legittimano la fuoriuscita del socio dalla società.


Secondo la Corte inoltre bisogna escludere l’estensione della disciplina prevista dall’art. 2285 c.c. per le società di persone, ove prevale l'”intuitus personae”, ostandovi esigenze di certezza e di tutela dell’interesse dei creditori delle società per azioni al mantenimento dell’integrità del patrimonio sociale, potendo essi fare affidamento solo sulla garanzia generica da quest’ultimo offerta, a differenza dei creditori delle società di persone, che invece possono contare anche sui patrimoni personali dei soci illimitatamente responsabili.

Mancanza dell’abitabilità


La Cassazione, mediante l’ordinanza del 10 febbraio 2020, n. 3048, ha preso posizione circa la sanzione applicabile in caso di assenza dell’abitabilità, qualora questa circostanza non venga espressamente disciplinata dalle parti.


Secondo la Suprema Corte infatti, l’assenza di abitabilità dell’appartamento destinato ad abitazione determina la consegna di aliud pro alio, fattispecie sottratta alla disciplina dei termini di cui dell’art. 1497 c.c., comma 2.

Si ha pertanto vendita di aliud pro alio quando l’immobile non sia “oggettivamente in grado di soddisfare le esigenze concrete della sua utilizzazione, diretta o indiretta, ad opera del compratore”.

In questo caso dunque troveranno applicazione gli artt. 1453 e ss. del Codice Civile.

Voltura catastale e accettazione tacita dell’eredità

La Cassazione, mediante l’ordinanza del 22 gennaio 2020, n. 1438, ha affrontato nuovamente il rapporto tra la voltura catastale e l’accettazione tacita dell’eredità.


Secondo gli Ermellini l’accettazione tacita di eredità, che si ha quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare.


Ne consegue che, mentre sono inidonei allo scopo gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, l’accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile.

Fusione societaria e natura giuridica

La Cassazione, mediante l’ordinanza n. 32208 del 10 dicembre 2019, si è espressa sulla natura giuridica dell’operazione straordinaria di fusione.


Segnatamente secondo gli Ermellini in tema di fusione, l’art. 2504-bis c.c. plasma una vicenda meramente modificativa-evolutiva della medesima compagine societaria, con conservazione delle proprie identità, garantendo la prosecuzione dei rapporti anche processuali, con legittimazione attiva e passiva della società incorporante o della nuova società, ma lasciando immutata analoga legittimazione attiva e passiva della società incorporata, senza dar luogo ad una successione “mortis causa” ed essendo impedita l’interruzione del processo.


Pertanto, laddove la società incorporata sia cancellata dal registro delle imprese, con conseguente sua estinzione, viene meno anche la sua legittimazione processuale.

Contratto preliminare e provenienza donativa


La Cassazione mediante la sentenza n. 32694 del 12 dicembre 2019 si è espressa in tema di preliminare di vendita con provenienza donativa.


Secondo la Corte la provenienza del bene da donazione, anche se non comporta per sé stessa un pericolo concreto e attuale di perdita del bene, tale da abilitare il promissario ad avvalersi del rimedio dell’articolo 1481 c.c., è comunque circostanza influente sulla sicurezza, la stabilità e le potenzialità dell’acquisto programmato con il preliminare.


In quanto tale essa non può essere taciuta dal promittente venditore, pena la possibilità che il promissario acquirente, ignaro della provenienza, possa rifiutare la stipula del contratto definitivo, avvalendosi del rimedio generale dell’articolo 1460 c.c., se ne ricorrono gli estremi.

Condominio e sottosuolo

La Cassazione, mediante l’ordinanza n. 29925 del 18 novembre 2019, si è espressa sul rapporto sussistente tra gli articoli 1117 e 840 del Codice Civile.

In particolare secondo la Cassazione, oggetto di proprietà comune, agli effetti dell’art. 1117 c.c., è non solo la superficie a livello del piano di campagna, bensì tutta quella porzione del terreno su cui viene a poggiare l’intero fabbricato e dunque immediatamente pure la parte sottostante di esso.


Il termine “suolo”, adoperato dall’art. 1117 cc.c.assume, invero, un significato diverso e più ampio di quello supposto dall’art. 840 c.c., dove esso indica soltanto la superficie esposta all’aria.


Piuttosto, l’art. 1117 c.c., letto sistematicamente con l’art. 840 c.c.., implica che il sottosuolo, costituito dalla zona esistente in profondità al di sotto dell’area superficiaria che è alla base dell’edificio (seppure non menzionato espressamente dall’elencazione esemplificativa fatta dalla prima di tali disposizioni), va considerato di proprietà condominiale, in mancanza di un titolo che ne attribuisca la proprietà esclusiva ad uno dei condomini.

Pertanto, nessun condomino può, senza il consenso degli altri partecipanti alla comunione, procedere all’escavazione in profondità del sottosuolo per ricavarne nuovi locali o per ingrandire quelli preesistenti, in quanto, attraendo la cosa comune nell’orbita della sua disponibilità esclusiva, verrebbe a ledere il diritto di proprietà degli altri partecipanti su una parte comune dell’edificio, privandoli dell’uso e del godimento ad essa pertinenti.

Accessione e comunione legale

La Cassazione, con l’ordinanza n. 28258 del 4 novembre 2019, ha confermato il proprio orientamento relativamente al rapporto tra accessione e comunione legale, nell’ipotesi in cui uno dei coniugi abbia contribuito alle spese di costruzione dell’immobile realizzato su terreno di esclusiva proprietà dell’altro coniuge.


La Suprema Corte ha infatti manifestato il seguente principio di diritto: ” Al coniuge non proprietario, che abbia contribuito all’onere della costruzione spetta, previo assolvimento dell’onere della prova d’aver fornito il proprio sostegno economico, il diritto di ripetere nei confronti dell’altro coniuge le somme spese a tal fine”.

Atto notarile e comparente sordastro

La Cassazione, mediante la sentenza n. 24726 del 3 ottobre 2019, si è espressa relativamente all’ambito di applicazione dell’articolo 56 della L. 89/1913 (c.d. Legge Notarile).

In particolare la Suprema Corte ha stabilito che in tema di stipula degli atti notarili, la lettura dell’atto da parte del contraente sordo è necessaria non solo quando è affetto da sordità totale, ma anche quando la minorazione sia talmente grave da impedire, pur con l’uso di apparecchiature, quella percezione uditiva che possa dargli la comprensione di ciò che è stato inserito nell’atto medesimo come manifestazione della sua volontà.

Testamento olografo falso

La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 24749 del 2019, ha dato seguito al suo orientamento in tema di testamento olografo falso.

Segnatamente la Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: “la parte che contesti l’autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e grava su di essa l’onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo”.

Permuta di bene presente con bene futuro: trascrizione

La Cassazione, con l’ordinanza n.19824 del 23 luglio 2019, ha affrontato il problema dalla opponibilità nei confronti dei terzi della permuta di bene presente con bene futuro.


Segnatamente, in caso di permuta di un terreno con un appartamento da costruire, ai fini dell’opponibilità ai terzi della trascrizione dell’atto di permuta, è necessario che la nota di trascrizione consenta l’individuazione in modo specifico dell’appartamento oggetto di permuta.